Guardia di Finanza: la guida in stato di ebbrezza non preclude l’accesso nel Corpo

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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che esclude automaticamente chi è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza dall’accesso alla Guardia di Finanza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza costituente reato. Questo è stato stabilito con la sentenza n. 40 del 11 marzo 2024.

Guardia di Finanza: la questione sollevata del Consiglio di Stato

La questione è stata sollevata dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, che ha criticato la norma riguardante i requisiti di ammissione al concorso per la promozione a finanziere.

Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di un candidato escluso dal concorso del 2021 per mancanza di moralità e condotta, a causa di una condanna per guida in stato di ebbrezza.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha evidenziato che la disposizione censurata impone un meccanismo automatico di esclusione, privando l’amministrazione del potere di valutare discrezionalmente il comportamento del candidato. Tale trattamento più severo non è giustificato dal fatto che la Guardia di Finanza è una Forza di polizia a ordinamento militare.

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La prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza non rientrano tra le funzioni peculiari della Guardia di Finanza, ma sono principalmente compiti della Polizia di Stato attraverso la Polizia stradale. Questo rende evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento e viola il principio di eguaglianza.


Avvocato Militare Studio Parente

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