Alcoltest: ci si può rifiutare di sottoporsi al controllo? Quali sono le conseguenze?

alcoltest Cassazione

Grazie anche ai controlli delle forze dell’ordine con l’alcol test, il livello di sicurezza stradale è decisamente aumentato. In buona sostanza i conducenti ci pensano due volte prima di mettersi alla guida con una quantità di alcol nel sangue oltre il limite consentito. Da una parte è migliorata la consapevolezza dei rischi di un comportamento di questo tipo.

Dall’altra proprio l’utilizzo dell’alcol test, affiancato alle nuove tabelle sul limite legale del tasso alcolemico per la guida, rappresenta un deterrente per i più imprudenti. Restano quindi due aspetti chiave da capire. Il primo è sull’esistenza del diritto dell’automobilista a rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test nell’ambito di un controllo stradale. Il secondo, strettamente legato, è relativo alle eventuali conseguenze per i guidatori che rifiutano l’alcol test. Facciamo il punto proprio su questi due aspetti.

IL GUIDATORE PUÒ RIFIUTARE DI SOTTOPORSI ALL’ALCOL TEST?

Gli spazi di discussione sono molto ristretti: il guidatore non può rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test nell’ambito di un controllo stradale da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un vero e proprio obbligo per ciascun automobilista. Fissato questo punto, è però indispensabile una precisazione. La polizia stradale può sì imporre il test per la misurazione del tasso alcolemico.

Ma dinanzi al rifiuto del conducente non può utilizzare le maniere forti. Gli agenti non possono insomma fare ricorso alla coercizione per costringere il guidatore a soffiare nel palloncino per sottoporsi al test dell’alcol nel sangue. Poco importa che la persona che si trovano davanti sia visibilmente ubriaca o meno. Oppure che lo stesso automobilista dichiari di non aver bevuto un solo goccio di birra, di vino o di qualunque altro alcolico.

Le forze dell’ordine non possono utilizzare la forza, ma il guidatore che rifiuta di rispettare l’obbligo di legge dell’alcol test deve essere consapevole delle conseguenze a cui va inevitabilmente incontro.

L’agente accertatore, prima di eseguire l’alcol test, deve informare la persona sottoposta al controllo circa la facoltà di farsi assistere dal suo avvocato difensore (art. 356 C.p.p. e art 114 Disp. att. C.p.p.). L’omissione di tale avviso comporta l’invalidità di tutti gli atti successivi e dell’intero processo, come ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV penale, sentenza n. 6526/18;).

QUALI CONSEGUENZE PER IL CONDUCENTE CHE RIFIUTA L’ALCOL TEST

Le disposizioni legislative e le successive sentenze dei tribunali chiamati a pronunciarsi sulla questione hanno fissato i punti successivi ovvero le conseguenze per la mancata misurazione del tasso alcolemico nel sangue. Il guidatore viene accusato di aver compiuto un reato e va incontro alle pene previste. Più precisamente all’automobilista viene contestata la guida in stato di ebbrezza con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge.

Anche se di fatto non ha consumato un solo assaggio di alcol nelle ore o nei giorni precedenti. Appare insomma evidente come il rifiuto di sottoposizione all’alcol test non abbia alcun beneficio per il conducente, qualunque siano le condizioni psicofisiche. La sanzione penale che è destinato a ricevere è la stessa di quella prevista per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.

RIFIUTO DI ALCOL TEST E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LE SANZIONI PENALI

Il rifiuto di soffiare nel palloncino ovvero di sottoporsi all’alcol test comporta quindi per il guidatore l’applicazione della pena massima prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza. Non ci resta allora che ricordare le tre fasce di tasso alcolemico introdotte dalle norme vigenti con le relative pene. Nel caso di rilevazione:

– tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue sono previste la sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

– tra 0,8 e 1,5 grammi per litro scatta l’ammenda da 800 a 3.200 euro e si aggiungono l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni;

– superiore a 1,5 grammi per litro si applicano un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, il sequestro preventivo del mezzo e la sua confisca.

ALCOL TEST: IL CASO DELLE SANZIONI PER I NEOPATENTATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Vale infine la pena ricordare l’esistenza di un caso particolare in relazione alle conseguenze per la guida in stato di ebbrezza. I neopatentati ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni devono rispettare una tabella alcolemica unica. In pratica non ci sono soglie minime.

Non possono cioè in alcun caso guidare se hanno sorseggiato una bevanda alcolica. La sanzione amministrativa a cui vanno incontro varia da 155 a 524 euro. Tuttavia l’importo raddoppia se l’automobilista ha provocato un incidente stradale mentre era al volante con qualunque livello di alcol nelle vene. fonte:sicurauto.it

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