Poliziotto sospeso dal servizio per non essersi sottoposto al vaccino: il Tar dà ragione alla Questura

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Era stato sospeso dal servizio per non essersi sottoposto al vaccino contro il Covid, poliziotto impugna tutto al Tar e chiede il risarcimento dei danni, ma il suo ricorso viene respinto.

I fatti risalgono al gennaio del 2022, quando l’uomo, in servizio presso un commissariato della provincia, viene raggiunto da un provvedimento del Questore, che appunto lo sospende dal servizio perché, alla data del 13 gennaio 2022 risultava ancora non vaccinato.

Poliziotto sospeso dal servizio

L’uomo tentò inizialmente di difendersi spiegando che, pochi giorni prima, aveva ottenuto 15 giorni di malattia per curare delle patologie connesse a cause di servizio, e di aver prenotato successivamente una nuova data per le vaccinazioni. L’ufficio, dal canto suo, evidenziava che questo non bastasse ma fosse necessaria una certificazione comprovante “l’assoluta impossibilità e raggiungere il punto vaccinale”.

L’agente si è rivolto al Tar

L’agente si è quindi rivolto al Tar per impugnare il provvedimento, vedendosi però prima respinta l’istanza cautelare e poi quella di merito. In particolare la difesa del ricorrente si è fondata su aspetti medici e costituzionali, evidenziando ad esempio come ai cittadini non venga “consegnata alcuna prescrizione medica per l’inoculazione dei ‘vaccini’ Covid-19”, che “le informazioni relative alla profilassi vaccinale finora pervenute e dettate dal decreto-legge impugnato non sono confacenti ad una informazione dovuta e tale da permettergli di acconsentire o dissentire in merito alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione” e che infine “non si possono ‘sacrificare’ alcuni individui, vittime di eventi avversi, guardando solo all’interesse della collettività”.

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La difesa dell’agente sosteneva, inoltre, l’incostituzionalità dell’obbligo e che “i monitoraggi in corso di vaccinazione non sono sufficienti ed attendibili”.

Tutte tesi respinte dal Tar. “L’obbligo vaccinale, in quanto tale, non è soggetto a prescrizione medica, né al consenso dell’interessato: è la legge a imporre la somministrazione del farmaco, mentre, in presenza delle condizioni di cui all’art. 4, secondo comma, il soggetto può essere esonerato dalla vaccinazione o la vaccinazione può essere differita”, dicono i giudici amministrativi, che aggiungono come siano “infondate le censure con cui la parte ricorrente si duole del contrasto della norma in parola con i principi costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha stabilito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili”.

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