Militari e Forze di Polizia, ok alla defiscalizzazione del trattamento accessorio nel 2021

defiscalizzazione forze di polizia
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E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta il Dpcm che fissa i criteri per la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui. 

Quest’anno la riduzione spetta al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell’anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.974€. 

Lo prevede il DPCM del 27 ottobre 2021 in attuazione dell’art. 45, comma 2, del dlgs n. 45/2017.

Defiscalizzazione

Come noto a decorrere dal 2018 la disposizione da ultimo richiamata ha introdotto una defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e delle forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell’ambito di uno stanziamento variabile, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità.

I criteri per l’individuazione delle platee sono ogni anno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.

Per l’anno 2021 il beneficio spetta nella misura massima di 609,5€ al personale in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell’anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.974€.

Come negli anni passati la riduzione viene applicata direttamente dal sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro) in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, con riferimento all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.

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