Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione – Parere del Consiglio di Stato

Avvocato Militare Infodivise

Il Consiglio di Stato, Sezione I, con Parere datato 24/10/2023, numero 1344, ha emesso un pronunciamento riguardo all’avanzamento nelle Forze Armate.

Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione conforme al modello stabilito dalla legge n. 241 del 1990.

Ciò è giustificato dal fatto che il punteggio numerico rappresenta esaustivamente la valutazione amministrativa, in conformità agli articoli 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, anche antecedentemente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare.

Il giudizio complessivo e assoluto, riassunto nel punto di merito, pur essendo privo di una motivazione discorsiva, deve essere fondato sugli elementi e sui criteri dettagliati dagli articoli da 704 a 709 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. (Il Parere esprime l’orientamento per il rigetto del Ricorso straordinario al Capo dello Stato.)

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