Guardia di Finanza, perdita del grado di un militare sospeso per appropriazione indebita: il Tar annulla la sanzione

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Il Tar delle Marche ha annullato la sanzione della perdita del grado di un militare della Guardia di Finanza, sospeso per appropriazione indebita di merce sequestrata. La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse violato il principio di diritto relativo al procedimento disciplinare.

Il Tar delle Marche ha accolto il ricorso di un militare della Guardia di Finanza annullando la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 4 settembre 2014, data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio.

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Il finanziere era stato sospeso dal comandante provinciale di Ascoli, a causa dell’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari in ordine all’accusa di essersi appropriato di borse, cinture e altra merce sequestrata, senza redigere il verbale, presso uno stabilimento balneare a Lido di Fermo, durante il servizio di contrasto dell’abusivismo commerciale svolto assieme ad altri colleghi.

A marzo 2015 era stato sospeso precauzionalmente dall’impiego “a titolo facoltativo”. A novembre 2017, a seguito della condanna a 2 anni e 10 mesi e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni emessa dal Tribunale di Fermo, il comandante provinciale di Ascoli ha adottato la sospensione precauzionale dall’impiego “a titolo obbligatorio”, commutandola a febbraio 2020 “a titolo facoltativo”.

La Corte d’Appello di Ancona ha poi confermato la sentenza di primo grado; successivamente la Cassazione ha annullato la sentenza emessa in appello relativo all’accusa di peculato e ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Perugia per il nuovo giudizio e la eventuale rideterminazione della pena. Il comandante regionale della Guardia di Finanza delle Marche ha quindi emesso per il finanziare il verdetto di “non meritevolezza a conservare il grado”.

Il Tar ha accolto il ricorso nella parte in cui si contesta all’amministrazione di aver violato il principio di diritto secondo cui il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza o del decreto di archiviazione.

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