- Che cosa è l’equo indennizzo?
L’equo indennizzo rappresenta il beneficio economico corrisposto dall’Amministrazione a titolo risarcitorio a seguito del riconoscimento della causa di servizio. La somma erogata ha lo scopo di compensare una menomazione dell’integrità fisica, causata da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alle Tabelle A o B, ovvero un decesso anch’esso riconosciuto dipendente.
- L’equo indennizzo viene erogato in automatico con il riconoscimento della causa di servizio?
L’erogazione dell’equo indennizzo non è automatica. È necessario richiedere l’erogazione espressamente.
Al fine dell’ottenimento del beneficio è necessario che:
- dall’infermità o lesione sia scaturita una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
- tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata e quindi non ci siano prospettive di guarigione o di miglioramento;
- la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata formalmente presentata entro 6 mesi dalla certificazione medica allegata; se la domanda certificazione medica risulta rilasciata in data antecedente ai 6 mesi può essere presentata ugualmente domanda per causa di servizio senza però la possibilità di chiedere l’equo indennizzo.
- Esiste un termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere l’equo indennizzo?
La presentazione della richiesta di equo indennizzo, rispetto alla domanda presentata per ottenere il riconoscimento della causa di servizio può essere:
- contestuale;
- successiva.
Non è quindi obbligatorio presentare la richiesta di equo indennizzo contemporaneamente alla domanda di causa di servizio; infatti, quando l’Amministrazione comunica formalmente di aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio, l’interessato viene informato anche della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo.
In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data del decesso, dell’infortunio ovvero della presa di coscienza dell’infermità dalla quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria.
Dopo la cessazione del servizio il suddetto termine va inteso entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo.
- Come viene calcolato l’equo indennizzo?
La somma di denaro è rapportata allo stipendio percepito e all’entità dell’invalidità.
Per la determinazione dell’equo indennizzo, pertanto, si considera:
- l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda (senza considerare gli emolumenti aggiuntivi);
- la gravità dell’infermità subita.
Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le percentuali sullo stipendio tabellare rapportate alla categoria di infermità ai fini della determinazione dell’importo dell’equo indennizzo.
Considerando che l’indennizzo massimo del 100% previsto per la I categoria della tabella “A” corrisponde a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare annuo (alla data di presentazione della domanda), per determinare gli importi delle altre categorie tabellari, sarà necessario applicare le percentuali sopra esposte all’importo massimo.
A titolo esemplificativo ponendo come base di calcolo uno stipendio tabellare di 1.300,00 €, in presenza di patologia della tabella B, si avrà un equo indennizzo di € 1.014,00 così determinato:
L’importo dell’equo indennizzo viene ridotto:
- del 25 % o del 50 % qualora l’interessato abbia superato, rispettivamente, il 50° o il 60° anno di età al momento dell’evento dannoso;
- del 50 % qualora al dipendente venga riconosciuta la pensione privilegiata;
- per somme percepite in virtù di assicurazioni a carico dello Stato.
L’equo indennizzo, rivestendo natura risarcitoria del danno subito per causa di servizio non risulta soggetto a tassazione ai fini del’IRPEF.
5. La concessione del beneficio può avere delle conseguenze sulla progressione di carriera ovvero sulla permanenza in servizio?
La concessione dell’equo indennizzo non comporta automaticamente lo stato di invalidità al servizio, né comporta inidoneità ai fini dell’avanzamento di carriera, laddove si sia in presenza di infermità di minor livello.
In presenza di infermità importanti, di norma, alla 5°/6° categoria della tabella A, gli organi sanitari possono intervenire esprimendosi al riguardo con possibilità che il militare venga riformato.
6. Come viene riconosciuto l’equo indennizzo e quali azioni possono essere esercitate in caso di rigetto dell’istanza?
Laddove venga riconosciuta la concessione l’Amministrazione emana provvedimento favorevole e l’equo indennizzo viene concesso con specifico decreto.
Nel caso l’equo indennizzo non venga concesso l’Amministrazione notifica il provvedimento di rigetto all’interessato concedendo la possibilità di formulare osservazioni ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/90, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora nonostante le ulteriori osservazioni venga nuovamente rigettato l’interessato ha la possibilità di presentare ricorso:
- gerarchico, entro 30 giorni dalla notifica;
- al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica e previo pagamento del contributo unificato previsto;
- alla Corte dei conti, senza limiti di tempo. 7. È possibile ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo in presenza di nuove infermità?
Nel caso un soggetto già percettore di equo indennizzo riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a categoria, sarà erogato un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, solamente se la menomazione complessiva che ne scaturisce rientra in una categoria superiore a quella precedente.
L’importo andrà defalcato di quanto già liquidato in precedenza.
Pertanto, nel caso in cui sia attribuita una menomazione o patologia della tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non sarà erogata un’ulteriore liquidazione.
8. In caso di un rimborso ricevuto da assicurazione privata per danno spetta ricevere anche l’equo indennizzo?
L’equo indennizzo sarà erogato anche in presenza di un’assicurazione privata che abbia elargito un rimborso (come nel caso in cui via sia un incidente in itinere nel tragitto per recarsi sul lugo di lavoro). L’importo sarà erogato senza detrazione di alcun importo.
In presenza di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione sarà detratto dall’equo indennizzo quanto già percepito, per la stessa infermità.
9. Quali benefici spettano oltre all’equo indennizzo?
In caso di riconoscimento infermità si dipendente causa di servizio, oltre all’equo indennizzo sono previsti i seguenti benefici.
- A cura dell’Amministrazione:
- Assegno mensile non rivalutabile corrisposto nella misura del:
- 2,5 % (per le categorie di infermità dalla 1 alla 6 della tabella A);
- 1,25 % (per le categorie di infermità dalla 7 alla 8 della tabella A)
L’importo de quo viene erogato solo se il militare è in servizio e sarà computato anche ai fini pensionistici.
- il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
- l’esenzione dal ticket sanitario, individuata con il codice 3M3 valida ai fini di controlli medici e assistenziali sanitari; viene riconosciuta dalle A.S.L. territorialmente competenti solo in presenza di infermità dalla Tabella A/8;
- 15 giorni di Licenza straordinaria per cure termali (il cui costo varia in base alla tabella della malattia);
- indennità una tantum;
- scatto stipendiale;
- permanenza nello stesso ruolo con impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, nel caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato.
- A cura dell’Istituto previdenziale:
- la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici, nel caso in cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A;
- la pensione privilegiata con o senza transito ai ruoli civili. 10. Che cos’è e quando spetta la pensione privilegiata
La pensione privilegiata è il trattamento economico a carattere continuativo avente lo scopo di risarcire il dipendente dello Stato per le menomazioni dell’integrità fisica personale di natura inabilitante e dipendenti da fatti di servizio, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro e dall’entità della contribuzione versata. La pensione privilegiata spetta a coloro che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio nonché a coloro che, dopo la cessazione del servizio, chiedono la concessione del trattamento in parola
L’infermità che dà luogo alla pensione privilegiata deve intendersi non più suscettibile di miglioramento. In caso contrario, al dipendente viene concesso un assegno di misura pari alla pensione privilegiata determinata riguardo alla categoria riconosciuta e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario al miglioramento.
Le pensioni privilegiate si distinguono in:
- Pensioni privilegiate ordinarie civili e militari.
Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente pensioni d’invalidità lavorativa.
Di norma sono assoggettate ad imposizione fiscale.
- Pensioni privilegiate dei militari di leva.
Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie al pari delle pensioni di guerra e come tali esenti da imposizione fiscale.
11. Entro quali termini si può presentare la domanda per la pensione privilegiata?
La domanda di pensione privilegiata può essere inoltrata dal giorno successivo alla cessazione dal servizio e comunque entro due anni dalla cessazione stessa.
Nel caso in cui l’infermità non sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio la domanda va comunque presentata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (elevato a 10 anni per invalidità derivanti da parkinsonismo o da malattie a eziopatogenesi non definita). La giurisprudenza, in virtù̀ del principio di imprescrittibilità̀ del diritto a pensione di cui all’art. 5 DPR n. 1092/1973, ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere inoltrata senza alcun limite di temporale, a condizione che sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro.
12. Dove si deve presentare la domanda per la pensione privilegiata?
La domanda, opportunamente documentata, va presentata all’Amministrazione di appartenenza presso il Comando Regionale competente dove l’interessato presta servizio.
13. Da quando decorre la pensione privilegiata?
La pensione privilegiata compete dalla data del collocamento a riposo o dal congedo, qualora la domanda sia stata presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio.
Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati.
14. Come viene calcolato l’importo della pensione privilegiata?
I destinatari della pensione privilegiata possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
- DECIMALISTI: personale che, dopo aver maturato la pensione normale, ha diritto alla pensione privilegiata per infermità permanentemente invalidanti non suscettibili di miglioramento già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
- PERCENTUALISTI: personale che, prima di aver maturato il diritto alla pensione normale, ha contratto infermità o lesioni, sempre per causa di servizio, permanentemente invalidanti e non suscettibili di miglioramento.
- TABELLARI: personale che, durante il servizio di leva ovvero quello volontario in ferma prolungata, ha contratto, per causa di servizio, infermità o lesioni permanentemente invalidanti e non suscettibili di miglioramento
AI decimalisti spetta una pensione privilegiata che va ad incrementare del 10 % la normale pensione percepita.
Ai percentualisti spetta una pensione privilegiata pari ad una percentuale della base pensionabile in relazione alla categoria di invalidità (da 100 % per la 1ª categoria a 30% per l’8ª categoria).
Ai tabellari spetta una pensione privilegiata secondo quanto stabilito da apposite tabelle, aggiornate negli importi ogni anno sulla base delle variazioni ISTAT ed in rapporto alla gravità della menomazione subita.
Le categorie dei decimalisti e dei percentualisti riguardano, in pratica, il personale di carriera e la pensione privilegiata viene soggetta ad imposizione fiscale essendo considerata di natura reddituale.
Nella fattispecie dei tabellari (militari di leva) l’emolumento non viene tassato, essendo considerato di natura non reddituale ma risarcitoria in base ad una sentenza della Corte Costituzionale.
15. Cosa accade alla pensione privilegiata in caso di aggravamento?
Si può richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità oggetto di pensione privilegiata o per quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma fino ad allora non ritenuta invalidante.
La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia la presentazione un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.
16. La pensione privilegiata è reversibile?
I familiari secondo l’ordine e in percentuali espressamente previste dalla legge hanno diritto alla reversibilità della pensione privilegiata.
17. Quale è l’iter per ottenere la reversibilità della pensione privilegiata?
Il familiare superstite di dipendente pubblico deceduto in attività di servizio o in quiescenza, qualora il decesso sia riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute come tali, puoi presentare apposita domanda.
La richiesta va presentata completa di tutta la documentazione necessaria.
Nel caso di minori di età, la richiesta deve essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale.
L’erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venire meno delle condizioni richieste dalla legge.
18. L’equo indennizzo si può cumulare col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?
È possibile cumulare il beneficio dell’equo indennizzo col trattamento di pensione privilegiata ordinaria per la stessa infermità. In tal caso l’importo sarà ridotto del 50%.
La riduzione del 50% dell’importo, invece, non è prevista nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio del decesso.
19. Quali altre provvidenze economiche sono previste per i titolari di pensione privilegiata?
A favore degli invalidi per servizio che sono titolari di una pensione privilegiata sono previsti le seguenti ulteriori provvidenze economiche:
- indennità integrativa speciale: assegno accessorio previsto esclusivamente per i titolari di pensione privilegiata tabellare (militari di leva) e soggetta ad una articolata casistica. Per tutti gli altri (decimalisti e percentualisti) il problema non si pone dal momento che dal 1995 tale indennità è entrata a far parte della retribuzione pensionabile;
- assegno di incollocabilità: attribuito ai titolari di pensione privilegiata a seguito di infermità dalla 2ª all’8ª categoria e di età inferiore ai 65 anni che siano riconosciuti non inseribili nel mondo lavorativo a causa della natura e del grado della loro invalidità (in genere malattie neuropsichiche o di natura infettiva/tubercolare).
20. Che cosa è l’indennità speciale una tantum?
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, in caso di infermità che non comportino l’inidoneità assoluta di cui al D.P.R. 738/1981, in luogo dell’equo indennizzo possono chiedere l’indennità speciale “una tantum” pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.
Si tratta di un’indennità riconosciuta ove le lesioni o le infermità riscontrate siano di natura più lieve rispetto a quelle che danno diritto all’attribuzione della pensione privilegiata o dell’assegno rinnovabile (che invece risultano ascritte alla Tabella A allegata al predetto DPR 915/1978). Viene riconosciuta a prescindere dal servizio maturato ai fini del trattamento di quiescenza. Il trattamento è cumulabile con eventuali ulteriori trattamenti pensionistici (ordinari o di privilegio) oltre che con l’equo indennizzo.
L’indennità, se il beneficiario non è titolare di altro trattamento pensionistico (di privilegio o ordinario), è pari a una o più annualità della pensione privilegiata di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica riconosciuta dal giudizio della Commissione Medico Ospedaliera. Se dal verbale le menomazioni che danno diritto all’indennità sono più di una, tutte ascrivibili alla predetta tabella B, il trattamento spettante è determinato in base alla somma delle annualità riconosciute per ciascuna menomazione, fermo restando il limite massimo del trattamento pari a cinque annualità.
Se il beneficiario risulta titolare di altro trattamento pensionistico di privilegio o di pensione ordinaria l’indennità viene determinata in misura tale da non superare il trattamento complessivo che sarebbe spettato all’invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all’8ª categoria della tabella A. Le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono pienamente cumulabili tra loro.
approfondimento a cura di Mirko Saturno – Segretario Regionale Piemonte USIF Guardia di Finanza