Diritto alla manifestazione del pensiero: militare vince la causa a Tar del Piemonte

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Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del ministero della Difesa e confermato la sentenza del Tar piemontese. Il maresciallo in servizio a Cuneo, presidente di “Assomilitari”, aveva condotto una campagna mediatica sui suicidi in caserma.

Anche per i militari può valere il diritto “alla manifestazione del pensiero tutelato dall’articolo 21 della costituzione“. E’ quanto si ricava da una sentenza con cui il Tar del Piemonte ha dato ragione un maresciallo delle forze armate che era stato sanzionato con la ‘perdita del grado per rimozione’ dopo aver promosso una campagna mediatica per denunciare i tanti ‘casi di suicidio nel comparto della Difesa’.

Il provvedimento dei giudici subalpini è stato confermato il 6 giugno 2023 del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Difesa confermando di fatto la
sentenza del Tar piemontese. Nello stesso tempo ha ribadito una serie di principi che devono regolare la materia.

Inoltre ha preso atto che alcune delle dichiarazioni specifiche rese dal maresciallo potrebbero essere state “particolarmente forti e potenzialmente offensive”. E’ dunque possibile, per l’amministrazione militare, riaprire il caso (senza arrivare a una sanzione disciplinare “espulsiva”).

Tenendo comunque presente che “in linea teorica” il comportamento del sottufficiale resta “riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero”.

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Il maresciallo, in servizio a Cuneo, aveva promosso la campagna mediatica nella veste di presidente dell’associazione Assomilitari (regolarmente riconosciuta dal Ministero della Difesa). La tesi era che molti suicidi erano da ricondurre a comportamenti vessatori da parte dei superiori. Quando scrisse alla residenza della Repubblica scattò il procedimento disciplinare e una denuncia penale. Il tribunale militare di Verona trasmise le carte alla giustizia ordinaria, e il tribunale di Cuneo archiviò l’accusa di ‘diffusione di notizie esagerate e tendenziose’.

Il Tar, dopo avere preso atto delle “note commendevoli” che caratterizzano i trent’anni di carriera del maresciallo, si è detto del parere che le sue affermazioni sono “espressione del diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 1472 dell’ordinamento militare”, perché sono “del tutto esterne a fatti strettamente di servizio” e si riferiscono a “rilievi di manifestazioni
contrarie al benessere del personale militare che deve essere assicurato”.

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