Come comportarsi in caso di furto o smarrimento della Patente di Guida??
Prima di tutto, nel caso di smarrimento o furto della patente occorre fare la denuncia agli organi di polizia e ottenere un duplicato del documento.
La Denuncia agli organi di polizia
L’intestatario del documento deve fare la denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore. Se la denuncia è stata presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia.
Al momento della denuncia l’organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell’utente oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall’interessato ad un Ufficio motorizzazione civile. (CLICCA QUI PER CERCARE QUELLO PIU’ VICINO A CASA TUA)
In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare. Il permesso provvisorio è valido solo in Italia.
Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.
e, al momento della denuncia, la patente risulta “duplicabile” occorre
- presentare all’organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera: l’organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida
- pagare un bollettino PagoPA per la tariffa N007-DIRITTI € 10,20 – DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE
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N.B. Il pagamento è indispensabile per l’emissione del nuovo documento, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio da parte dell’organo di Polizia
Il Ministero
- riceve la richiesta di duplicato inviata dall’organo di Polizia
- verifica che il pagamento del bollettino PagoPA sia corretto e che il codice fiscale del pagatore (informazione che deve essere indicata all’atto del pagamento) corrisponda al codice fiscale dell’intestatario della patente
- solo se il pagamento risulta effettuato correttamente, spedisce il nuovo documento all’indirizzo di residenza dell’intestatario tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario da pagare al postino che effettua la consegna.
Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dall’organo di Polizia, occorre contattare:
- numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente: purtroppo è un servizio spesso occupato, per parlare con l’operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l’altro
- email uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.
- Se la patente risulta “non duplicabile” al momento della denuncia
oppure
- se, dopo il tentativo di consegna, l’Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell’indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale
l’interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio motorizzazione civile.
Richiesta duplicato patente per smarrimento, furto
Dove
Documentazione
- domanda su modello TT 2112 disponibile:
- allo sportello dell’ufficio
- online sul Portale dell’automobilista
- denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente
(la denuncia presentata alle Autorità estere deve comunque essere reiterata agli organi di polizia italiani) - ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N007-DIRITTI € 10,20 – DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE
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Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d’Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia.