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Pronuncia storica dalla Cassazione a Sezioni Unite.

Oggi è stata affermata la piena applicabilità dei criteri previsti dal dPR 181/09 a tutte le Vittime del Dovere ed equiparati, del terrorismo e della criminalità organizzata e/o comune, per la quantificazione percentuale dell’invalidità complessiva.

Cassazione S.U. s.nn.6215/22, 6216/22 del 24.02.2022

Siamo lieti di poter annunciare un grande e concreto passo verso l’equiparazione di tutte le Vittime dopo che, oggi, abbiamo ottenuto una storica pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella futura prospettiva di molti nostri iscritti di poter accedere più agevolmente ai diritti costituzionalmente protetti in loro favore, in quanto feriti o mutilati anche irrimediabilmente ai fini dell’idoneità assoluta al Corpo della Guardia di Finanza durante l’esecuzione del servizio o l’espletamento delle funzioni d’istituto, nonché per aver contratto nelle missioni comandate patologie invalidanti.

Questo inoltre, consentirà anche a chi è stato già valutato con i criteri meno favorevoli indicati nel dPR 243/06, di essere rivalutato con quelli più vantaggiosi del dPR 181/09.

L’USIF, nel nome e per conto del Segretario Generale Vincenzo Piscozzo, grazie al Gruppo professionale di supporto alle Vittime e al suo Responsabile Giuseppe Caroli, opererà sempre a tutela della dignità di tutte le Vittime, senza tollerare minimamente di essere mortificata dall’assegnazione disomogenea di ‘punteggi’ calcolati dalle C.M.O. in difformità della legge e che poco hanno a che vedere con il dolore e le difficoltà che è costretto a fronteggiare ogni giorno chi ha pagato un prezzo altissimo nello svolgimento del proprio Dovere a vantaggio della collettività.

Chi subisce un danno per aver servito lo Stato, ha diritto ad essere risarcito dalla legge in adempimento del dovere morale di solidarietà sociale e dell’obbligo della riconoscenza dovuta a chi, al servizio della società, sopporta sacrifici, obblighi che lo Stato ha liberamente imposto a se stesso regolamentandoli con le leggi di cui trattasi.

Detto questo, l’obbligazione morale degli esborsi da parte dello Stato, non è conseguenza, in senso tecnico giuridico, del fatto illecito, ma esclusivamente alla lesione riportata dal militare nell’adempimento del dovere.

L’esborso alle Vittime è paritetico a quanto stabilito all’art. 3 della Costituzione, pari dignità sociale essendo un passo indietro agli altri per mezzo delle lesioni, menomazioni o morti subite (eredi), metterli al passo degli altri, quantomeno sullo stesso livello.

Queste non sono agevolazioni, lo Stato non concede agevolazioni, ma afferma diritti nel Diritto.

L’ipocrisia di una valutazione difforme alla legge e, aggiungiamo per il prossimo futuro, della prescrizione dei diritti che i ministeri continuano ad invocare per l’inesorabile trascorso del tempo dalle lesioni alla presentazione delle domande amministrative presentate dalle Vittime tutte, dovrebbe ammettere quantomeno l’ABC dei diritti costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.), altrimenti banalizzeremo sempre il male per salvare Caino.

Lo comunica in una nota, il Segretario Generale USIF, Vincenzo Piscozzo.

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