Con la sentenza n. 172/2025 depositata il 27 novembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 131-bis, comma 3, del Codice Penale, nella parte in cui escludeva in via automatica l’applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” nei reati di art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), quando commessi contro agenti o ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni.
Il caso che ha acceso la questione
La decisione nasce dal ricorso presentato da un imputato — processato per violenza a pubblico ufficiale dopo che nel 2019, durante una manifestazione, aveva sfiorato al torace e poi dato uno schiaffo a un agente — per un gesto considerato “di particolare tenuità” dal giudice di primo grado. Tuttavia, la normativa vigente fino ad oggi negava in modo assoluto l’applicazione dell’esimente ogni volta che la vittima fosse un agente di pubblica sicurezza.
Cosa cambia con la sentenza
- La Corte ha riconosciuto che l’esclusione automatica dell’esimente in questi casi rappresentava una disparità ingiustificata, contraria al principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
- Alla luce della riforma del 2022 (nota come “riforma Cartabia”) — che ha riformulato la causa di non punibilità e ridefinito la soglia del “minimo edittale non superiore a due anni” per l’applicazione della particolar tenuità — il divieto assoluto risultava incoerente e arbitrario rispetto a delitti analoghi.
- Di conseguenza, da oggi i giudici possono valutare, caso per caso, se le condizioni del fatto (modalità, entità del danno o del pericolo, contesto, personalità dell’imputato, etc.) giustifichino l’applicazione della non punibilità per tenuità anche nei reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale.
Le implicazioni per Forze di Polizia, cittadini e sistema giudiziario
- La decisione apre a scenari nuovi: fatti una volta automaticamente considerati “irreversibili” sotto il profilo dell’esercizio della punibilità, ora possono essere rivalutati alla luce delle singole circostanze.
- Potrebbe ridursi il numero di procedimenti penali per piccoli fatti di violenza o resistenza, favorendo un approccio più proporzionato e “di buon senso”.
- Al tempo stesso, resta intatto lo spazio di intervento dello Stato: nei casi gravi, con danni seri o recidività, nulla cambia. Le aggravanti — uso di strumenti atti a offendere, gruppo, travisamento — restano operative e rilevanti.
- Per il sistema giudiziario e le forze dell’ordine significa la necessità di un’analisi più attenta nelle contestazioni e di una maggiore discrezionalità nella valutazione della gravità del fatto, nel rispetto di un bilanciamento tra sicurezza e proporzionalità della pena.
In sintesi
La sentenza 172/2025 rappresenta una svolta: la non punibilità per particolare tenuità torna ad essere uno strumento che può essere applicato anche nei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale — in presenza di condizioni che ne giustifichino l’eccezionalità.
