Tar Lazio: un tatuaggio non giustifica l’esclusione automatica dal concorso pubblico nelle Forze di Polizia

Tatuaggi sentenza tar

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso inoltrato da un candidato iscrittosi al concorso per titoli ed esami di allievo agente maschile del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia penitenziaria.

L’uomo era stato escluso per via del suo tatuaggio considerato inidoneo per l’entrata nel Corpo. Il TAR ha ribaltato la decisione della Commissione esaminatrice.

Tatuaggi e Concorsi

Con sentenza n. 02063/2022, il TAR del Lazio si è espresso in favore di un candidato al concorso posti di allievo agente maschile nella Polizia penitenziaria.

In quell’occasione, la commissione medica giudicatrice aveva considerato il candidato non idoneo, proprio a causa di un tatuaggio “esimente per sede”, peraltro in fase di rimozione, considerandolo “indice di personalità abnorme”.

Per la difesa, la decisione della commissione aveva violato l’art. 123 dell’ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in quanto non

“sarebbe stato esaminato in concreto il tatuaggio, alla luce delle certificazioni mediche attestanti la rimozione in corso, e della mancata valutazione in ordine alla configurabilità di un indice di personalità abnorme.”

Il Ministero della Giustizia aveva depositato la documentazione e, in sede cautelare, il TAR ha accolto l’istanza di ricorso dell’aspirante agente della penitenziaria, proprio alla luce della documentazione proposta, con tanto di foto che certificano la rimozione in corso del tatuaggio, e dimostrano che il suddetto non risulta tra le causa di inidoneità, tantomeno di insuscettibiltà a risultare visibile con l’uniforme estiva.

Tatuaggi e Concorso Polizia penitenziaria: la sentenza

Sull’intera vicenda si è espresso il TAR del Lazio che ha ritenuto infondate le censure applicate al candidato, affermando che un tatuaggio visibile non comporta l’esclusione da un concorso pubblico.

Inoltre, sebbene la presenza del tatuaggio sia visibile su una parte del corpo non coperta da divisa sia motivo di valutazione di idoneità o meno, non è consequenziale che la presenza del tatuaggio escluda automaticamente un potenziale candidato da un concorso pubblico, a maggior ragione, come in questo caso, che l’uomo stava rimuovendo il tatuaggio.

Se la presenza del tatuaggio è deturpante o contraria alle norme del decoro deve essere stabilito dalla commissione che, in questo caso, ha violato l’art. 123 dell’ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

La commissione, infatti, avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli elementi, compresa la circostanza che il tatuaggio del ricorrente non era deturpante tantomeno contraria al decoro delle istituzioni.

Nell’art. 123 viene specificato che l’inidoneità di un candidato che ha un tatuaggio scatta solo nel caso in cui risulti deturpante ed indecoroso.

Dal momento che, queste condizioni non sussistono, il ricorso è stato accolto, il giudizio di inidoneità è stato annullato e le spese compensate, oltre all’immissione nel ruolo di agenti e assistenti .

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