TAR Lazio, diniego assegnazione temporanea di un militare – Con una recente sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, ha respinto il ricorso presentato da un militare dell’Esercito Italiano contro il provvedimento con cui l’amministrazione aveva negato l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992. Il militare, in servizio presso il 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali di Viterbo, chiedeva il trasferimento in Sicilia per poter assistere il padre invalido.
La domanda e il diniego
Il ricorrente aveva invocato la normativa a tutela dei disabili gravi, chiedendo il trasferimento presso una sede più vicina al domicilio del genitore da assistere. L’amministrazione, tuttavia, aveva negato l’istanza, sostenendo l’assenza di posti vacanti per il ruolo di fuciliere nelle sedi richieste (Trapani, Palermo, Catania e Messina) e l’esigenza di mantenere il militare in servizio presso il reparto di appartenenza, colpito da una scopertura organica vicina al 40%.
Il quadro giuridico
Il TAR ha riconosciuto che, secondo la giurisprudenza più recente (tra cui Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 7934/2024), l’amministrazione non può rigettare l’assegnazione temporanea sulla sola base della presenza di altri familiari astrattamente idonei all’assistenza. La valutazione dev’essere più articolata, bilanciando il diritto del dipendente con le esigenze del servizio e tenendo conto che l’assegnazione serve primariamente a garantire l’assistenza all’invalido, non un vantaggio al lavoratore.
Una valutazione puntuale
Nel caso di specie, il TAR ha però ritenuto che l’amministrazione avesse adeguatamente motivato il diniego. Il provvedimento impugnato ha infatti documentato:
- l’indisponibilità di posti vacanti per il ruolo richiesto nelle sedi indicate;
- la necessità di mantenere il militare a Viterbo per esigenze operative specifiche;
- un’analisi puntuale del bilanciamento tra interesse pubblico e diritto all’assistenza.
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Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto legittimo il rifiuto, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 11191/2023 e n. 287/2025), che ammette limitazioni al trasferimento in presenza di motivate esigenze funzionali.
TAR Lazio diniego assegnazione temporanea militare: Conclusioni
Il ricorso è stato rigettato e le spese di lite compensate, in considerazione della natura della controversia. Il TAR ha tuttavia chiarito che eventuali mutamenti della situazione lavorativa del militare potranno fondare una nuova istanza di trasferimento.