Sottufficiale dell’Aeronautica Militare “perde il grado” per un comportamento avuto durante la carica di assessore. Il consiglio di stato accoglie il ricorso

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Un Sottoufficiale dell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di I classe, veniva sottoposto a giudizio penale per un comportamento posto in essere durante lo svolgimento della rivestita carica di assessore della giunta comunale.

Condannato dal Tribunale ordinario con pena condonata subiva gli effetti della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici: perdita del grado senza previo procedimento disciplinare ex art. 866 c.o.m., cessazione dal servizio permanente, nonché la collocazione nel ruolo dei militari di truppa dell’Aeronautica senza alcun grado.

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato la sentenza sul ricorso contro il Ministero della Difesa, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

La Parte appellante impugna la sentenza del T.A.R., che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento che ha disposto a suo carico la sospensione dal servizio e la perdita del grado.

In particolare, l’appellante, Sottoufficiale inserito nei ruoli dell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di I classe, veniva sottoposto a giudizio penale per un comportamento posto in essere durante lo svolgimento della rivestita carica di assessore della giunta comunale.

Il Tribunale, condannava il ricorrente alla pena della reclusione pari a un anno e quattro mesi per il reato di abuso di ufficio in concorso aggravato e continuato ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale.

Tale sentenza dichiarava la pena condonata ed estinta in virtù dell’applicazione dell’indulto ex art. 1 L. n. 246 del 2006.

La condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello e, successivamente dalla Corte di Cassazione

In tale ultima data la sentenza della Corte d’Appello diveniva irrevocabile e veniva acquisita dall’Amministrazione il 26 ottobre 2012.

In data 20 giugno 2013, con D.M. n. 324/I-3 del 2013, all’esito dell’espletato procedimento disciplinare, veniva disposta la sospensione dall’impiego dell’odierno appellante per tre mesi.

Successivamente, una nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Economia e Finanze ha rilevato che si sarebbe dovuto dare immediato seguito alla pena accessoria applicata in sentenza e veniva inoltrato anche il certificato “stato di esecuzione” in cui si comunicava ex art. 662 c.p.p., per l’ulteriore corso di esecuzione, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e quattro mesi.

In data 16 ottobre 2013, l’Amministrazione annullava in autotutela il D.M. n. 324/I-3 del 2013 e, con successivo D.M. n. 515/I-3 del 2013, disponeva: la perdita del grado senza previo procedimento disciplinare ex art. 866 c.o.m., la cessazione dal servizio permanente, nonché la collocazione nel ruolo dei militari di truppa dell’Aeronautica senza alcun grado.

L’appellante ha impugnato i suddetti provvedimenti lamentando i seguenti motivi di ricorso:

a. violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25 c. 2 Cost., artt. 11 c. 1 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, artt. 1 e 2, c. 1 e 4 del c.p., nonché violazione dell’articolo 9 c. 1 della L. n. 19 del 1990.

Veniva dedotto, in sostanza, l’illegittimità del D.M. n. 515/I-3 del 2013 in quanto fondato su una disciplina entrata in vigore successivamente rispetto alla commissione del reato (ovvero il c.o.m.);

b. violazione di legge: artt. 1371 e 1372 del c.o.m., art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e in diritto. Contraddittorietà. Perplessità.

Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione, avendo dapprima inflitto la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego, non avrebbe potuto disporre la perdita del grado, avendo già esaurito il proprio potere sanzionatorio inerente alla valutazione disciplinare dell’impatto della fattispecie criminosa sullo stato di servizio;

c. violazione di legge: artt. 866 e 923 del c.o.m. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Perplessità. Ingiustizia manifesta.

d. eccezione di legittimità costituzionale artt. 866 e 923 del c.o.m. per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando in estrema sintesi che:

a. la perdita del grado non ha natura di pena accessoria, qualificandosi, invece, quale effetto amministrativo indiretto delle pene accessorie di carattere interdittivo ed applicandosi, dunque, il principio del tempus regit actum ovvero della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo;

b. è irrilevante la disciplina previgente l’entrata in vigore del citato c.o.m., ovvero quella in vigore al tempus commissi delicti;

c. la perdita del grado in esame, avendo natura amministrativa, non può qualificarsi nemmeno quale provvedimento disciplinare. Invero, è lo stesso ordinamento militare a tenere distinta l’ipotesi della perdita del grado per condanna ex art. 866, da quella prevista all’articolo precedente per rimozione, che “é sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare per motivi disciplinari” (art. 865);

d. la pena della reclusione inflitta al ricorrente è stata immediatamente condonata nella sentenza di primo grado, poi confermata negli altri gradi di giudizio, mentre è rimasta efficace ed esecutiva quella accessoria interdittiva, come attestato dal certificato “stato di esecuzione”. Pertanto, l’Amministrazione ha correttamente provveduto a disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio, effetto indiretto della pena accessoria rimasta ancora da eseguire, così come previsto dagli artt. 866 e 923 c.o.m. e. non vi è contrasto con i principi costituzionali in quanto:

(i) non si applica la lettura dell’art. 3 secondo cui non vi può essere estinzione automatica del rapporto di lavoro senza previo giudizio disciplinare, atteso che le funzioni assegnate alle forze dell’ordine richiedono doti superiori rispetto a quelle richieste agli altri pubblici dipendenti, nonché la possibilità di disporre la reintegrazione nel grado;

(ii) il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore per tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti quali il buon andamento della P.A.;

(iii) la ratio della misura inflitta è proprio quella di garantire il buon andamento, l’imparzialità e l’economicità della P.A.

Parte appellante ha impugnato la suddetta sentenza formulando i relativi motivi di appello.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.

Nelle more del giudizio, tuttavia, il T.A.R. Lombardia e il T.A.R. Campania hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 66 del 2010.

La causa è stata introitata in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022.

Va da subito evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 268/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867 comma 3 e 923 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 66 del 2010 “nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici”.

Conseguentemente l’Amministrazione, con provvedimento prot. n. (…) del 1/8/2017, ha disposto l’annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti amministrativi con cui aveva disposto la perdita del grado e la contestuale cessazione dal servizio del ricorrente.

In particolare, l’Amministrazione ha annullato il D.M. n. 515/I-3 del 2013 oggetto di impugnativa nel giudizio di primo grado e disposto la riammissione in servizio e la reintegrazione nel grado di Maresciallo di 1^ Classe, escludendo la ricostruzione integrale di carriera.

In considerazione di ciò parte appellante ha dichiarato essere intervenuta la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della palese fondatezza dell’eccezione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente in entrambi i gradi di giudizio.

Alla luce di quanto indicato il Collegio, prendendo atto dei provvedimenti di autotutela intervenuti e della dichiarazione della parte appellante ritiene essere intervenuta una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso e la circostanza che l’Amministrazione ha agito sulla base delle norme allora vigenti e che l’esito della controversia è dipesa da una pronuncia della Corte Costituzionale, costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., e depongono per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

Il Consiglio di Stato, quindi, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio e di conseguenza l’appello, e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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