Pensioni militari con sistema misto, ricalcolo dell’importo: l’INPS avvia il riesame

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Con la circolare numero 107 del 14 luglio 2021 l’INPS recepisce quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite numero 1 del 2021 che ha, di fatto, dato una lettura definitiva della disciplina in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Dopo una lunga diatriba che ha visto pensionati e INPS in contrapposizione su quanto dovuto, la pronuncia ha, in sostanza, fornito definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico riferito alla quota retributiva per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

Il problema nasceva proprio dalla struttura del sistema pensionistico misto in base al quale, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.

Ecco le regole da applicare e le relative indicazioni su come verrà effettuato il riesame degli importi non corrisposti.

La circolare INPS numero 107 sul ricalcolo dell’importo della pensione per gli ex appartenenti alle forze armate prende le mosse da quanto stabilito dalla sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

I due quesiti su cui la Corte si è espressa, riportati nel documento di prassi, riguardano l’aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l’ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, contavano:

  • tra i 15 e i 18 anni di contributi;
  • meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” deve essere calcolata in base all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l’aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.

Pensione militari con sistema misto: come viene effettuato il riesame dei trattamenti

Nella pronuncia citata, la Corte dei Conti prevede un correttivo per coloro che vantano un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Ecco, quindi, che l’INPS effettuerà un riesame d’ufficio sui trattamenti interessati e ai pensionati che rientrano nel correttivo, in sede di pagamento della pensione, verranno riconosciute le differenze “sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori”.

Viceversa, alle prestazioni pensionistiche da liquidare verrà applicata la citata aliquota annua del 2,44 per cento, così come stabilito dalle Sezioni Riunite.

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