“Non può essere licenziato il poliziotto sorpreso ad acquistare cocaina”: sentenza del Tar Liguria

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La destituzione di un poliziotto perché ripreso mentre acquistava una dose di cocaina da un pusher, in un locale, e perché risultato positivo dopo essere stato sottoposto al test del capello, non è legittima.

Il motivo, in soldoni, risiede nel fatto che l’amministrazione non è riuscita a dimostrare che l’agente era un consumatore abituale di droga, particolare che avrebbe giustificato il licenziamento da parte del capo della polizia. Nel caso in questione, la sanzione adeguata sarebbe stata invece quella della sospensione dal servizio.

È la sentenza emessa l’altro giorno dal Tar Liguria, chiamato a valutare il ricorso presentato da un agente scelto che, all’epoca dei fatti, era in servizio in un commissariato cittadino ed era stato poi trasferito al reparto mobile. Il tribunale amministrativo, nel frattempo, aveva sospeso in forma cautelare l’esecuzione del suo licenziamento.

Stando a quanto era emerso da un’inchiesta penale, il poliziotto aveva ricevuto lo stupefacente da un soggetto già noto agli investigatori, che aveva contattato telefonicamente. «Il collegio non ignora come un consolidato orientamento giurisprudenziale ritenga ontologicamente incompatibile, per un appartenente alle Forze di polizia, il consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale», scrivono i giudici.

Ma dal punto di vista giuridico e della sanzione, la destituzione è legittimata da alcuni elementi. Che, per il Tar, in questo caso non sarebbero provati. E ancora, le visite mediche: salvo la prima, con l’analisi del capello, le successive avrebbero solo confermato «la temporanea inidoneità al servizio, senza ripetere» quel test. Fino al secondo e ultimo esame, negativo, con la riammissione in servizio. —

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