Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso di un sottufficiale dell’Esercito in servizio presso la Scuola di Lingue Estere di Perugia, che chiedeva il trasferimento temporaneo in Puglia per poter esercitare il proprio mandato politico come consigliere comunale e assessore nel suo Comune di residenza.
Il militare, rappresentato dall’avvocato Michela Scafetta, aveva avanzato due richieste di trasferimento: inizialmente verso Lecce, poi verso altre sedi pugliesi come Bari, Barletta, Altamura e Trani.
L’Esercito: “Impossibile accogliere la richiesta”
A respingere le istanze è stato lo Stato Maggiore dell’Esercito, assistito dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. L’amministrazione ha evidenziato due criticitĂ fondamentali:
Sovralimentazione di organico nelle sedi richieste dal militare;
Necessità operativa di mantenere il personale in servizio a Perugia, dove la sua funzione risulta determinante per l’equilibrio organizzativo della struttura.
La motivazione alla base delle istanze era chiara: l’impossibilità di conciliare gli impegni amministrativi con un incarico militare a oltre 700 chilometri di distanza.
Il TAR: “Non esiste un diritto automatico al trasferimento”
Il TAR ha riconosciuto che la legge garantisce tutela ai lavoratori eletti a cariche pubbliche, prevedendo che le loro richieste siano valutate con prioritĂ .
Tuttavia, ha chiarito che tale prioritĂ non si traduce in un diritto soggettivo assoluto, ma deve essere bilanciata con le esigenze della pubblica amministrazione.
I giudici hanno ritenuto legittimi i dinieghi dell’Esercito, considerandoli motivati e privi di vizi.
In particolare, hanno rigettato anche l’argomentazione secondo cui la sovralimentazione nelle sedi pugliesi sarebbe stata frutto di scelte discrezionali e dunque non opponibile alla richiesta di trasferimento.
“Le condizioni organiche sono spesso il risultato di processi organizzativi complessi, come ristrutturazioni e soppressioni di enti, e non sono sindacabili dal singolo dipendente”, si legge nella sentenza.
Un principio ribadito: l’interesse pubblico prevaleIl verdetto conferma una linea giurisprudenziale giĂ nota: pur nel rispetto del diritto all’esercizio del mandato elettivo, prevalgono le esigenze di funzionalitĂ , continuitĂ ed efficienza dell’amministrazione pubblica.Una sentenza che mette in rilievo la delicata convivenza tra i doveri militari e l’impegno politico, in un sistema che, pur garantendo le libertĂ costituzionali, non può prescindere dal buon andamento dei servizi pubblici.