Mette “mi piace” a due post denigratori del Corpo di Polizia Penitenziaria (di cui fa parte) e viene punito: il Tar di Firenze boccia il suo ricorso

post denigratori del Corpo di Polizia Penitenziaria

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La sezione AVVOCATO MILITARE INFODIVISE si arricchisce di un’altra importante sentenza del TAR di Firenze, relativa all’uso dei Social Network da parte degli appartenenti delle Forze di Polizia

Un “mi piace” messo ad un post su Facebook che denigra le Forze dell’ordine? Può dare adito ad una multa, perché l’utente dimostra così facendo di approvare il messaggio offensivo, pur non essendone l’autore. Lo ha scoperto a sue spese un agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Lucca, multato per questo motivo. E proprio nelle scorse ore, il Tar di Firenze ha bocciato il suo ricorso.

I fatti, stando a quanto riportato da Luccaindiretta.it, risalgono ad ormai quattro anni fa. L’agente avrebbe cliccato “mi piace” su due post pubblicati su uno dei tanti gruppi del noto social network, ritenuti offensivi nei confronti del Corpo di cui lui stesso fa parte. E per questa ragione era stato sanzionato dal dipartimento competente del Ministero della giustizia, in quanto dipendente pubblico. Dopo aver ricevuto una doppia sanzione, disciplinare e pecuniaria, aveva deciso di impugnare queste decisioni.

Le motivazioni della sentenza

Questo perchè a suo dire, oltre a prefigurarsi un eccesso di potere, la motivazione alla base della sanzione sarebbe stata irrazionale e avrebbe fatto emergere di una disparità di trattamento nei confronti di altri colleghi che avrebbero assunto comportamenti analoghi. Niente da fare, però: il Tar ha dato ragione al Ministero. “Il primo dei due post asseriva l’esistenza di una disparità di trattamento tra rapporti disciplinari redatti a carico dei detenuti e quelli nei confronti del personale circa un presunto insabbiamento delle segnalazioni con ulteriori riferimenti ai dipendenti. Il secondo post denigrava i funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria.

Nel primo caso. Si tratta di un’accusa grave a carico dei funzionari senza che fossero addotti elementi oggettivi per confutarla, mentre il secondo si limita a contenere delle espressioni offensive, contrarie alla minima continenza e civile espressione di critica alla quale il ricorrente era tenuto – ha spiegato il giudice amministrativo nella sentenza – è peraltro evidente che l’apposizione del cosiddetto “mi piace” non costituisce un comportamento “neutro” e irrilevante, ma comporta l’espressione, seppur implicita, di un pensiero, di adesione al post e al commento che si legge e in relazione al quale si intende manifestare una condivisione, volendo così rendere evidente a tutti la propria adesione e la volontà di fare proprio il commento di cui si tratta.

Si consideri che l’Amministrazione ha dimostrato come il gruppo costituiva un gruppo aperto (e non chiuso come sostenuto dal ricorrente) che vantava un considerevole numero di iscritti (pari a 50mila followers e quasi 47mila iscritti”. Un caso che potrebbe fare giurisprudenza, quindi: utenti avvisati.

da ilgiornale.it

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