La proposta per il rinnovo contrattuale 2022-24 del Sindacato Nazionale Marina

Rinnovo contratto forze armate e Polizia

All’incontro con il Dipartimento della Funzione Pubblica il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. rinnova la propria proposta di adeguamento economico e legislativo per il personale non direttivo al tavolo della Funzione Pubblica, sviluppato in articolato, che per la prima volta nella storia è stata  presentata nel mese di luglio 2024.

Nella continua e costante attività di tutela dei diritti del personale rappresentato – i militari della Marina, compresi gli uomini e le donne della Guardia Costiera – l’O.S. SI.NA.M. ha sviluppato le proposte di rinnovo tracciando un percorso che tende ad allargare le tutele dei genitori in caso di malattia dei figli, le tutele per l’assistenza ai disabili, e che prova a migliorare le condizioni economiche passando per l’ottimizzazione dell’orario di lavoro, formulando la proposta di ipotesi di accordo sindacale come di seguito riportato.

  • Incremento del valore del Punto Parametrale

Richiesto l’incremento del valore del punto parametrale di cui all’art.2 del D. Lgs. 30/5/2003, n.193, è fissato in euro 195,00 annui lordi.

  • Importo Aggiuntivo Pensionabile

Richiesto l’aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile, di cui all’art.4, c.1 D.P.R. 20/4/22 n.56 sono aumentate da € 40 a 45 mensili in base al grado.

  • Indennità Pensionabile – Capitanerie di Porto

Richiesto che le disposizioni di cui all’art.5, c.15 D.P.R. 13/6/22 n.163 trovano applicazione con riferimento agli incrementi dell’indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2022-24 delle FF.PP. ad ordinamento civile e militare, nella misura del 35%, sono incrementate e rideterminate in importi che vanno da € 13 ai 21 mensili in base al grado.

  • Assegno Funzionale

Fermi restando i requisiti di cui all’art.5, c.4 D.P.R. 16/3/99, n.255, all’assegno funzionale pensionabile, di cui all’art.3, cc.1 e 2, del D.P.R. 28/4/2006, n.221 rideterminati dall’art.5 D.P.R. 20/4/2022, n.56, nonché in considerazione dei decreti legislativi nn.94 e 95 del 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle FF.AA. e di revisione dei ruoli delle FF.PP., per cui è stata attribuita al ruolo Marescialli/Ispettori il riconoscimento della carriera a sviluppo direttivo, ai Sottufficiali appartenenti al ruolo Marescialli, che ricoprono i gradi di 1° Maresciallo, Luogotenente e 1° Luogotenente gli importi dell’Assegno Funzionale abbiamo richiesto che gli importi siano adeguati a quanto corrisposto agli Ufficiali che rivestono il grado di Tenente, con importi che vanno da € 180 a 309 mensile in base al grado.

  • Indennità di Rischio

Richiesto che le indennità giornaliere di rischio:

art.1 tabella A del D.P.R. 05/5/1975 n.146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale diverranno di importi che vanno da € 1,60 a 4,60 in base al Gruppo.

art.3 tabella C del D.P.R. 05/5/1975 n.146, per gli operatori subacquei l’indennità subirà aumenti in base al tipo di immersione, all’apparecchiatura utilizzata e alla profondità.

  • Indennità di impiego operativo e altre indennità

Al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l’indennità di cui all’art.9, c.2, della legge 23/3/1983, n.78 è rideterminata nella misura del 220% dell’indennità d’impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare.

  • Al personale Tecnico/Specialista AER ed agli Operatori di Volo dei Reparti AER, a partire dal 01 gennaio 2024, l’indennità Equipaggi Fissi  di Volo (IV) è corrisposta su base esclusivamente mensile non frazionabile, in misura percentuale analoga a quella dei “sensor operator” di droni, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, pari al 170% della operativa di base, come dall’art.13 c.11 del D.P.R. 20/4/2022 n.56, che modifica la L.78 del 1983 e relativo adeguamento della tabella di trascinamento e previdenziale.
  • L’indennità di Pronto Intervento Aereo per gli Equipaggi Fissi di Volo è corrisposta al personale tecnico impiegato presso enti manutentivi e/o operativi, compreso il personale specialista/Operatore di Volo imbarcato sulle Unità Navali, verrà riconosciuta la corresponsione su base “mensile” di tale emolumento, non frazionabile;
  • Al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle Unità Navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, di cui all’art.13, c.12, del D.P.R. 20/4/2022, n. 56, è elevata al 190%;
  • L’indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all’art.4, c.3, D.P.R. 16/3/1999, n.255, come incrementata con l’art.13, c.15, del D.P.R. 20/4/2022, n.56, è rideterminata in € 8,00. È da intendersi per turno continuativo quello svolto per un servizio che copre l’arco delle 24 ore giornaliere, anche non continuativi, per cui l’indennità è corrisposta in ragione di un’unità di misura rappresentata dalle 4 ore di attività lavorativa espletata;
  • al personale militare impiegato nei turni continuativi, di cui al precedente comma, è stabilita la corresponsione di una ulteriore indennità, per la prestazione lavorativa in orario notturno, di € 8,00 lorde;
  • La corresponsione dell’indennità giornaliera, di cui ai precedenti commi, è estesa anche a tutto il personale militare impiegato in servizi organizzati in turnazioni di qualsiasi tipo, ivi compreso il personale militare imbarcato sulle Unità Navali della Marina Militare e del Corpo delle  Capitanerie di Porto – Guardia Costiera impegnato nei turni di guardia in navigazione, al personale imbarcato sulle Unità Navali delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera impiegato in  servizi di turnazioni continue S.A.R. (Search And Rescue) ed al personale specialista ed il  personale operativo in turnazione nei Nuclei Operativi delle Capitanerie di Porto – Guardia  Costiera;
  • Agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Volontari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello  spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic  Services) di cui all’art.5, della Legge 7/3/2001, n.51, l’indennità di cui all’art.3,  1, della legge 23/3/1983, n.78, come incrementata con l’art.9, c.4, del D.P.R. 16/4/2009, n.52, è elevata al 170% dell’indennità di impiego operativo di base;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2025, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’art. 7 c.5, del D.P.R. 13/6/2002, n.163, è elevata a € 8,00 per ogni ora;
  • L’art.6, c.6, del D.P.R. 20/4/2022, n.56, è così sostituito: “Il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all’art.9, c.2, della Legge 23/3/1983, n.78 anche se impiegato, per finalità delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l’espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed Unità operative delle Forze Armate nonché presso altre amministrazioni. Il trattamento di cui all’art.9, c.2, della Legge 23/3/1983, n.78 è corrisposto al personale anche se impiegato, per finalità di Forze Subacquee o Aeree in operazioni/esercitazioni che richiedono l’espletamento delle attività tipiche del personale operatore subacqueo o aerosoccorritore, presso altri Comandi, Enti Centrali/periferici ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.
  • Buoni Pasto

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, l’importo del buono pasto di cui al D.P.R. 16/4/2009, n.52, è rideterminato in € 15,00.

  • Licenza e riposo solidale

L’art. 19, c.1, del D.P.R. 20/4/2022, n.56, è così sostituito: “1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere il coniuge, parenti e affini entro il 1° grado che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

  1. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
  2. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937”.
  • Tutela della genitorialità e dell’assistenza alla disabilità

L’art.21, c.1, l. d), del D.P.R. 20/4/2022, n.56, è così sostituito: “d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

L’art.21, c.1, l. f), del D.P.R. 20/4/2022, n.56, è così sostituito: “f) l’esonero, a domanda, dal servizio notturno per i personale militare che svolge le funzioni di caregiver, ovvero che risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, per l’assistenza al familiare disabile cui è stato riconosciuto un handicap privo del connotato di gravità previsto dal comma 1 art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.;”

  • Licenza straordinaria per congedo parentale

L’art.25, c.1, del D.P.R. 15/3/2018, n.40, è così sostituito: “1. In deroga a quanto previsto dall’art.34 del D.Lgs. 26/3/2001, n.151, al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’art.32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all’art.48 del D.P.R. 31/7/1995, n.395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

L’art.25, c.3, del D.P.R. 15/3/2018, n.40, è così sostituito: “3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’art.47 del D. Lgs. 16/3/2001, n.151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al c.1.

L’art.25, c.4, del D.P.R. 15/3/2018, n.40, è così sostituito: “3. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di trenta giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.”

  • Licenza ordinaria

L’art.26, c.2, del D.P.R. 15/3/2018, n.40, è così sostituito: “2. Per il personale inviato in missione all’estero o collocato in distacco sindacale, di cui all’art.875 c.1 l. d)-bis del D. Lgs. 15/3/2010, n.66, a far data dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al c.1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.”

  • Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4, i riposi compensativi ed i permessi sindacali.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell’intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa.

Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’art.14, c.9, del D.P.R. 16/4/2009, n.52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in € 10,00.

Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro sei mesi.

I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31/12 del biennio successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31/12 le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all’estero o collocato in distacco sindacale, di cui all’art.875 c.1 l. d)-bis del D. Lgs. 15/3/2010, n.66, è di un biennio dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

  • Previdenza Complementare

Al fine di dare avvio alle procedure di attivazione della Previdenza Complementare per il Personale militare appartenente alle Forze Armate, si definiscono le procedure di negoziazione e di contrattazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato art.26, c.20, della Legge n.448 del 1998, così come previsto dall’art.24 del D.P.R. del 16/3/1999, n.255, provvedono a definire:

  1. provvedere nell’ambito del triennio 2025-2027 all’adozione negoziale di un Fondo-pensione complementare nazionale, collettivo chiuso, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n.124 del 1993, della legge n.335 del 1995, della legge n.449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. viene stabilita la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nella misura dell’1%;
  3. la percentuale della quota contribuzione, sia datoriale che dipendente, sarà calcolata sull’importo complessivo del reddito annuo lordo, omnicomprensivo degli importi a quote esenti che non concorrono a formare il reddito;
  4. Le coperture economiche per le spese d’avvio del Fondo di Previdenza complementare del Comparto Difesa e Sicurezza, nonché per la copertura iniziale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni, mediante le risorse stanziate dal comma 95 e destinate alla misura delle forme pensionistiche complementari per il comparto ai sensi della lettera b) c.96 della legge 234/21.
  5. le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Per quanto previsto dal c.6, art.7 del D. Lgs. 124/1993 le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate come:

  1. rendita vitalizia;
  2. in capitale dell’intera posizione qualora la rendita ottenuta dalla conversione dell’intera posizione maturata risulti inferiore all’Assegno Sociale;
  3. fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia qualora la rendita ottenuta dalla conversione dell’intera posizione maturata risulti non inferiore all’Assegno Sociale.

Dopo l’adozione del fondo negoziale del fondo di previdenza complementare, per il Comparto Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle procedure di contrattazione dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze armate, relativo al triennio 2025-2027, dovrà essere fissata la regolamentazione per consentire agli iscritti alla previdenza complementare di poter conseguire un’anticipazione sulla posizione maturata;

Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi;

Le modalità di trasformazione della buonuscita, Trattamento di Fine Servizio, in Trattamento di Fine Rapporto per il personale delle Forze Armate si stabilisce:

  1. Arruolato sino al 31/12/1995 si continuerà ad applicare il sistema di buonuscita del Trattamento di Fine Servizio;
  2. Arruolato dal 01/01/1996 al 31/12/2027 si continuerà ad applicare il sistema di buonuscita del Trattamento di Fine Servizio, che vogliono aderire alla previdenza complementare sarà consentito a domanda poter transitare al Trattamento di Fine Rapporto da destinare tutto o in parte alla previdenza complementare;
  3. Arruolato dal 01/01/2028 sarà applicato il sistema del Trattamento di Fine Rapporto, il quale versa al fondo pensione l’intero TFR. Alla cessazione del servizio hanno diritto alla diretta liquidazione, da parte dell’INPS, del TFR maturato fino al giorno precedente a quello di decorrenza della contribuzione al Fondo pensione.

La quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare sarà stabilita con l’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze Armate, relativo al triennio 2025-2027.

Provvedimenti omnicomprensivi, rivolti a tutti i colleghi, che cercano di colmare lacune che durano da troppo tempo, alle quali nessuno in passato, non solo non ci ha pensato, ma ha non mai fatto nulla per provare ad ovviare.

Per la prima volta nella storia oggi ci sono i Sindacati Militari al tavolo della Funzione Pubblica, bisogna continuare a scrivere una nuova pagina che dia maggiore dignità e maggiori tutele al personale che indossa la nostra gloriosa divisa.

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