La convivenza va dichiarata: il TAR Campania conferma la sanzione per un carabiniere che ha omesso la comunicazione

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La convivenza va dichiarata: il TAR Campania conferma la sanzione per un carabiniere – La Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza n. 1871 del 7 marzo 2025, ha respinto il ricorso presentato da un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, confermando la legittimità della sanzione disciplinare di due giorni di consegna per omessa comunicazione di convivenza con la madre dei propri figli.

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Il caso trae origine da un procedimento disciplinare avviato nel 2021, ai sensi dell’art. 748, comma 5, del D.P.R. n. 90/2010, che impone ai militari l’obbligo di comunicare con sollecitudine ogni cambiamento dello stato civile o di famiglia. Il ricorrente aveva sì notificato la nascita dei figli, ma aveva taciuto la relazione e la coabitazione con la compagna, circostanza poi confermata da sue stesse dichiarazioni rese in altra sede amministrativa.

Secondo il TAR, tale comportamento ha violato gli obblighi informativi cui ogni militare è tenuto. Il giudice ha ritenuto infondata la difesa del ricorrente, che aveva sostenuto di non intrattenere un legame “stabile” tale da qualificarsi come convivenza more uxorio. Le risultanze istruttorie, tuttavia, hanno dimostrato l’effettiva convivenza continuativa presso l’abitazione del militare.

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Inoltre, il TAR ha ritenuto proporzionata la sanzione irrogata, sottolineando come l’omissione si sia protratta nel tempo, andando oltre una semplice dimenticanza o mancanza di lieve entità. L’applicazione della consegna per due giorni, prevista dall’art. 1361 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), è stata considerata legittima, in quanto espressione del potere discrezionale tecnico dell’Amministrazione.

Un monito per tutti gli appartenenti alle Forze Armate: i doveri di lealtà e trasparenza verso l’Amministrazione impongono la comunicazione tempestiva di tutte le informazioni che possono avere rilievo sul piano organizzativo, logistico o disciplinare. La mancata comunicazione, anche involontaria, può comportare conseguenze concrete.

La sentenza conferma, quindi, un principio fondamentale nella vita militare: il vincolo fiduciario tra l’Amministrazione e il militare è alimentato anche dalla correttezza nella gestione dei propri dati personali e familiari.

L’obbligo di comunicazione non è una formalità burocratica, ma uno strumento di garanzia per il corretto funzionamento del servizio.

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