Diffamazione del militare, la Consulta chiamata a decidere: la pena detentiva unica è incostituzionale

Diffamazione del militare, la Consulta chiamata a decidere: la pena detentiva unica è incostituzionale

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione (ordinanza n. 34344) ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21 del Codice Penale militare di guerra (CPM), che prevede esclusivamente la pena detentiva per il reato di diffamazione del militare, escludendo la pena pecuniaria come misura alternativa per i casi più lievi.

Secondo i giudici della Cassazione, tale disciplina contrasterebbe con gli articoli 21, 52 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché con l’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), violando il principio di proporzionalità della pena e l’uguaglianza davanti alla legge.

Il quadro normativo

L’articolo 21 del CPM disciplinava la diffamazione a carico dei militari in servizio, prevedendo un’unica forma sanzionatoria — la detenzione fino a due anni — senza permettere in alcun caso l’applicazione di una pena pecuniaria nei casi meno gravi.
La Cassazione ha rilevato che così facendo si giunge a “una irragionevole disparità di trattamento” rispetto alla normativa ordinaria (Codice Penale civile), in cui la diffamazione può essere sanzionata anche con la sola multa.

La pronuncia della Cassazione e la questione di legittimità

Con l’ordinanza n. 34344/2025, la Corte ha rinviato alla Corte Costituzionale la questione, sostenendo che «la disparità tra l’ordinamento penale civile e quello militare non trova giustificazione nella peculiare funzione del militare», in quanto la natura del reato consente di prevedere alternative alla detenzione.
Secondo la Cassazione, la mancata previsione della pena pecuniaria come sanzione minima ai casi più lievi incide “sul diritto di manifestazione del pensiero” e sulla tutela della libertà espressiva, ove l’esclusiva detenzione risulta sproporzionata.

Le implicazioni

Il rinvio alla Corte Costituzionale apre la strada a un possibile riequilibrio normativo del trattamento disciplinare per i militari nel settore della libertà d’espressione e del rispetto della dignità militare.
Qualora la Corte accogliesse la questione di legittimità, potrebbe intervenire attraverso l’ abrogazione parziale dell’art. 21 del CPM o la riformulazione normativa con l’introduzione della pena pecuniaria come sanzione alternativa nei casi meno gravi.

In sintesi

  • È stata sollevata questione di legittimità costituzionale sull’articolo 21 del Codice Penale militare di guerra, che prevede solo la detenzione per diffamazione del militare.
  • La Cassazione ha ritenuto che tale disciplina contrasti con i principi di proporzionalità della pena, libertà di manifestazione del pensiero e uguaglianza di trattamento.
  • Ora la Corte Costituzionale è chiamata a valutare se introdurre la pena pecuniaria o modificare il regime sanzionatorio militare in materia di diffamazione.
Ti piacciono i nostri articoli? Seguici su Facebook per non perderti gli aggiornamenti!
Visita la pagina
error: Content is protected !!