Decreto Sicurezza e armi personali – Con l’entrata in vigore del Decreto-legge n. 48 del 1 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 l’11 aprile e in vigore dal 12 aprile, arriva una novitĂ rilevante per gli Agenti di Pubblica Sicurezza: sarĂ ora possibile portare, anche fuori servizio, un’arma personale da difesa diversa da quella di ordinanza, senza necessitĂ di licenza.
Decreto Sicurezza armi personali: l’art 28
A introdurre la misura è l’articolo 28 del decreto, che recita:
“Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.”
L’obiettivo è rafforzare la sicurezza degli operatori di polizia anche quando non sono in servizio attivo, in un periodo in cui le aggressioni e i rischi nei confronti delle forze dell’ordine risultano sempre più frequenti, anche al di fuori del contesto operativo.
Tuttavia, la nuova disposizione normativa rende ancora più centrale il tema della formazione: sarà infatti fondamentale accompagnare questa possibilità con adeguati percorsi di addestramento e consapevolezza nell’uso delle armi, per garantire sicurezza non solo agli agenti stessi, ma anche alla collettività .
Un cambiamento importante, che segna un passo avanti verso una maggiore tutela del personale delle forze dell’ordine, ma che richiede allo stesso tempo grande responsabilità e preparazione.

Art.28 c.2 rimanda ad un decreto da approvare entro 1 anno dalla conversione in legge del DL, che modifichi art.73 reg tulps, decreto senza il quale la norma del c.1 resta per ora inattuabile
Decreto da adottare????? Il comma due autorizza il governo a modificare l’art 73 del 1940 aggiungendo gli agenti!!!