La Prima sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 29723 del 26 agosto 2025, udienza 1 luglio 2025) ha confermato la condanna a un anno di reclusione inflitta a un militare per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate.
I fatti
Il procedimento prende avvio da due post pubblicati sul profilo Facebook del militare, il primo nell’ottobre 2016 e il secondo nel luglio 2017, contenenti espressioni fortemente offensive nei confronti dello Stato e del Governo. Frasi come “Italia di m…” e “Stato di m…”, accompagnate da accostamenti allo schema mafioso, sono state ritenute lesive dell’onore e del prestigio delle istituzioni.
Giudici di primo e secondo grado avevano giĂ qualificato tali condotte come vilipendio aggravato dal grado rivestito, condannando il militare a un anno di reclusione con attenuanti generiche e benefici di legge.
La Corte militare di appello di Roma (sentenza del 15 gennaio 2025) aveva confermato la decisione emessa dal Tribunale militare di Napoli nel novembre 2023.
Il quadro normativo
La Cassazione ha sottolineato la differenza tra la disciplina prevista dal Codice penale comune e quella contemplata dal Codice penale militare di pace (art. 81 c.p.m.p.).
- Nel primo caso, il reato di vilipendio (art. 290 c.p.) è punito con la sola multa.
- Nel secondo, invece, la pena prevista è ben più severa: da due a sette anni di reclusione militare, a testimonianza della maggiore gravità attribuita al comportamento quando l’autore è un appartenente alle Forze Armate.
Per la Suprema Corte, la scelta del legislatore non è irragionevole, poiché la condotta di un militare che disprezza le istituzioni mette in dubbio la sua stessa lealtà e fedeltà , oltre alla capacità di difendere la Repubblica nei momenti di pericolo.
Le questioni affrontate
La difesa aveva sollevato varie eccezioni, respinte dai giudici:
- Questione di legittimità costituzionale: non è incostituzionale che il reato militare non richieda l’autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, come previsto invece dall’art. 290 c.p., data la diversa natura e gravità delle due fattispecie.
- Diritto di critica: la Corte ha ribadito che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non copre l’uso di espressioni “gratuitamente volgari e offensive”, prive di legame con un discorso politico strutturato e finalizzate unicamente a denigrare lo Stato e le istituzioni.
- Clima politico e linguaggio dei social: non rileva, secondo la Cassazione, il contesto storico di sfiducia nella politica né la tendenza ai toni aggressivi tipica dei social network. Le espressioni incriminate restano “inaccettabili e denigratorie”.
La decisione
Confermando la sentenza d’appello, la Cassazione ha ribadito che il dolo richiesto dall’art. 81 c.p.m.p. è generico: basta la consapevole volontà di pronunciare parole offensive contro lo Stato e le istituzioni repubblicane.
Il concetto di “rivolta”, utilizzato in uno dei post, non è stato inteso come istigazione alla violenza, ma come espressione denigratoria e spregiativa.
Conclusioni
La sentenza sancisce un principio chiaro: la libertà di espressione di un militare incontra limiti stringenti, soprattutto quando il linguaggio utilizzato mina il prestigio delle istituzioni che egli stesso è chiamato a servire e difendere.
