Carcere, colloqui intimi – Con l’obiettivo di dare piena attuazione al diritto all’affettività in carcere, sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) ha pubblicato oggi le linee guida operative. Il documento, firmato dalla capo del Dap Lina Di Domenico e inviato ai direttori degli istituti penitenziari italiani, stabilisce regole chiare per l’organizzazione dei colloqui intimi tra i detenuti e i loro partner.
Colloqui intimi in carcere: come funzionano
I colloqui intimi, si legge nella circolare, potranno essere concessi nello stesso numero dei colloqui visivi mensili già previsti e avranno una durata massima di due ore. Potranno accedervi solo il coniuge o la persona stabilmente convivente del detenuto. Gli incontri si svolgeranno in camere attrezzate con letto e servizi igienici, senza serratura interna, e sorvegliate dall’esterno da personale della Polizia Penitenziaria, incaricato di controllare i presenti e ispezionare il locale prima e dopo ogni incontro.
A chi spetta il diritto
Secondo i dati del Dap aggiornati a dicembre 2024, sarebbero circa 17mila i detenuti potenzialmente beneficiari della misura.
Tuttavia, sono esclusi:
- I detenuti sottoposti a regimi speciali (art. 41-bis e 14-bis dell’Ordinamento penitenziario);
- Chi ha già usufruito di permessi nell’anno in corso;
- Chi ha commesso infrazioni disciplinari (esclusi dal beneficio per almeno sei mesi);
- I detenuti trovati in possesso di droghe, cellulari o oggetti pericolosi.
Strutture e logistica
Saranno i provveditori regionali a individuare gli istituti penitenziari dotati di locali idonei o ad attivare misure per garantire il diritto in strutture alternative all’interno della stessa regione. La biancheria necessaria (lenzuola, asciugamani, ecc.) dovrà essere portata dalla persona autorizzata e sarà sottoposta a controllo prima dell’incontro.
Un passo verso l’umanizzazione della pena
Le linee guida rappresentano un passaggio storico verso un sistema penitenziario più attento alla dimensione affettiva e relazionale dei detenuti. Un diritto che, come stabilito dalla Consulta, deve essere garantito nel rispetto della dignità della persona, anche in regime di detenzione.