Carabiniere con figlio appena nato: TAR annulla il diniego dell’Arma al trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 42-bis

Carabiniere ricorre al Tar contro valutazione del superiore

Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha ottenuto l’annullamento del diniego alla sua istanza di trasferimento temporaneo presentata per assistere la convivente e il figlio neonato, dopo che l’Amministrazione aveva rifiutato la richiesta motivando il provvedimento con esigenze di organico legate al Giubileo 2025 e squilibri nella dotazione organica.

L’ufficiale in servizio presso il Comando Stazione di Civitavecchia aveva inizialmente ottenuto un trasferimento temporaneo a Teverola (CE) per seguire la gravidanza della convivente. Alla nascita del bambino, avvenuta il 28 novembre 2024, aveva presentato una nuova domanda di assegnazione ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, norma che tutela i genitori con figli minori di tre anni, chiedendo la conferma a Teverola o, in alternativa, una sede vicina alla residenza familiare nel comune di Lusciano (CE) .

L’Amministrazione aveva opposto un rigetto motivando il diniego con tre ragioni principali: presunte esigenze di organico nel Comando Provinciale di Roma per l’organizzazione del Giubileo 2025, rischio di sottoalimentazione del ruolo Sovrintendenti a Civitavecchia e una (secondo l’Arma) sovralimentazione nelle legioni Campania e nel Comando Provinciale di Caserta . Tali motivazioni erano però genericamente riferite a macro-aree e non specificamente correlate alla posizione del ricorrente.

Il Tar del Lazio – Sezione Prima Bis – nel giudizio di merito ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto. I giudici hanno richiamato i presupposti richiesti dall’art. 42-bis: l’esistenza di un posto vacante e disponibile di pari livello retributivo e l’assenza di “casi o esigenze eccezionali”, da dimostrare in modo concreto e specifico.

Il TAR ha ritenuto le motivazioni dell’Amministrazione generiche e non adeguate a giustificare il diniego, considerando che la copertura di organico non può automaticamente prevalere sui diritti del genitore-lavoratore quando possono essere adottate soluzioni organizzative alternative. Inoltre, l’indagine sugli organici fornita dall’Arma non era sufficiente: risultava infatti un posto vacante presso il Comando Provinciale di Aversa compatibile con la richiesta del militare .

I giudici hanno sottolineato l’obbligo di un’istruttoria puntuale e personalizzata, ritenendo insufficiente l’analisi su base aggregata delle dotazioni organiche e ribadendo la necessità di valorizzare la tutela della genitorialità normativa per i figli minori di tre anni. Il TAR ha così annullato il diniego e compensato le spese processuali, ordinando altresì l’oscuramento dei dati personali del ricorrente dati gli interessi sensibili coinvolti .

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