Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha ottenuto l’annullamento del diniego alla sua istanza di trasferimento temporaneo presentata per assistere la convivente e il figlio neonato, dopo che l’Amministrazione aveva rifiutato la richiesta motivando il provvedimento con esigenze di organico legate al Giubileo 2025 e squilibri nella dotazione organica.
L’ufficiale in servizio presso il Comando Stazione di Civitavecchia aveva inizialmente ottenuto un trasferimento temporaneo a Teverola (CE) per seguire la gravidanza della convivente. Alla nascita del bambino, avvenuta il 28 novembre 2024, aveva presentato una nuova domanda di assegnazione ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, norma che tutela i genitori con figli minori di tre anni, chiedendo la conferma a Teverola o, in alternativa, una sede vicina alla residenza familiare nel comune di Lusciano (CE) .
L’Amministrazione aveva opposto un rigetto motivando il diniego con tre ragioni principali: presunte esigenze di organico nel Comando Provinciale di Roma per l’organizzazione del Giubileo 2025, rischio di sottoalimentazione del ruolo Sovrintendenti a Civitavecchia e una (secondo l’Arma) sovralimentazione nelle legioni Campania e nel Comando Provinciale di Caserta . Tali motivazioni erano però genericamente riferite a macro-aree e non specificamente correlate alla posizione del ricorrente.
Il Tar del Lazio – Sezione Prima Bis – nel giudizio di merito ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto. I giudici hanno richiamato i presupposti richiesti dall’art. 42-bis: l’esistenza di un posto vacante e disponibile di pari livello retributivo e l’assenza di “casi o esigenze eccezionali”, da dimostrare in modo concreto e specifico.
Il TAR ha ritenuto le motivazioni dell’Amministrazione generiche e non adeguate a giustificare il diniego, considerando che la copertura di organico non può automaticamente prevalere sui diritti del genitore-lavoratore quando possono essere adottate soluzioni organizzative alternative. Inoltre, l’indagine sugli organici fornita dall’Arma non era sufficiente: risultava infatti un posto vacante presso il Comando Provinciale di Aversa compatibile con la richiesta del militare .
I giudici hanno sottolineato l’obbligo di un’istruttoria puntuale e personalizzata, ritenendo insufficiente l’analisi su base aggregata delle dotazioni organiche e ribadendo la necessità di valorizzare la tutela della genitorialità normativa per i figli minori di tre anni. Il TAR ha così annullato il diniego e compensato le spese processuali, ordinando altresì l’oscuramento dei dati personali del ricorrente dati gli interessi sensibili coinvolti .
