Art. 54, la Corte dei Conti dà ragione a 10 ex Carabinieri: disposto il ricalcolo della pensione

pensioni Forze di Polizia

Dieci carabinieri in pensione contro l’Inps per il riconoscimento di un’aliquota maggiorata della loro pensione. Ora la Corte dei Conti ha dato loro ragione e tutti e dieci vedranno ora riconosciuti i loro diritti.
L’udienza davanti alla Corte dei Conti ha infatti portato all’accoglimento di tutte e 10 le istanze presentati dagli ex militari.

Tutti hanno vinto i rispettivi ricorsi nei confronti ed è stato loro riconosciuto il beneficio dell’aumento della pensione con cifre che possono arrivare anche a 200 euro al mese. Si tratta dell’articolo 54 di cui si parla da tempo recentemente riformulato dalla sentenza numero 1 del 2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Verranno loro restituiti anche tutti gli arretrati.

In sostanza, l’articolo in questione del decreto del presidente della Repubblica 1092 del 1973, così come reinterpretato, prevede che la parte retributiva della pensione dei militari sia calcolata con un’aliquota del 2,445 per cento mentre l’Inps applica ai militari in pensione un’aliquota retributiva inferiore. In sostanza applicava l’aliquota prevista per il personale civile. Con le 10 sentenze dei carabinieri la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, ha riconosciuto ai ricorrenti che la parte retributiva della loro pensione venga calcolata con la giusta aliquota (2,445 per cento) come stabilito dalla sentenza delle Sezioni riunite.

È stato quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi computata l’aliquota di rendimento annua ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione, nonché tutti gli arretrati da corrispondere in base alla riliquidazione della pensione compresi gli interessi e la rivalutazione. Una questione non da poco.

Ora ci si aspetta un fiume di ricorsi anche da parte degli altri militari marsicani e di tutta Italia. Può avvalersi di questa sentenza il personale militare provvisto, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità utile ai fini previdenziali compresa tra i quindici anni ed i diciotto anni (meno un giorno).
Tale criterio di calcolo va riferito al personale, inquadrato nel cosiddetto sistema pensionistico “misto”. Il rispettivo assegno di ausiliaria sarà determinato computando l’aliquota di rendimento del 2.44% per ogni anno di servizio utile maturato alla data del 31 dicembre 1995, da ripartire in due quote: la prima di anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e la seconda per quelle dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.

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